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Come mi devo comportare? Uscite consentite, violazioni e conseguenze

(delucidazioni in merito al Decreto legge 23/2/2020 nr. 6 – DPCM 8/3/2020 – DPCM 11/3/2020)

Premesso che: la ratio di tutti i provvedimenti e la regola di base e di buon senso è restare a casa:

Gli spostamenti sono consentiti solo se necessari ovvero con comprovate (e quindi dimostrabili) esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute:
Sempre nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza (mantenimento della distanza di 1 metro da altre persone, evitare assembramenti, non uscire in caso di febbre o sintomi).

Nelle situazioni eccezionali sopra indicate, anche nel caso di spostamenti a piedi, è necessario munirsi della relativa autocertificazione  (il modulo autocertificazione spostamenti è scaricabile on-line) unitamente all’ ulteriore documentazione a supporto dello spostamento (laddove possibile): ad esempio scontrini, prescrizioni mediche, documento di trasporto merci (se per motivi di lavoro) ovvero una e-mail che attesti la ragione dell’uscita.

Si ricorda che le dichiarazioni false sono perseguibili penalmente

Le forze dell’ordine possono riservarsi di verificare la veridicità di quanto dichiarato interpellando direttamente altre persone coinvolte nella dichiarazione.

Le passeggiate e lo sport all’aperto sono consentiti, ma sono da evitare gli assembramenti (motivo per cui sono stati chiusi molti parchi pubblici); possiamo portare fuori il nostro cane ma nelle zone limitrofe a casa e solo per il tempo necessario.

Salvo che per ragioni di necessità, è da evitare anche l’accesso presso la propria abitazione di persone non conviventi. In ogni caso dovranno essere rispettate le misure di sicurezza suggerite dalle Autorità (guanti, mascherina, etc.).

Rientra nello stato di necessità la condizione del genitore separato che debba recarsi a prendere o riaccompagnare i figli dall’altro genitore.

In questo caso per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nell’apposita è bene portare con sé una copia del provvedimento che regolamenta il diritto di visita e, in caso di difformità nei giorni o negli orari ivi previsti, è bene che i genitori redigano uno scritto datato e firmato di pugno da entrambi, ove si dà atto dei giorni effettivi della permanenza dei minori presso l’uno o l’altro genitore.

Lo stesso vale per i genitori che non hanno ancora un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e nel caso in cui i figli vengano portati dai nonni per esigenze lavorative.

Cosa succede se vengo fermato e non sarei autorizzato ad uscire o se produco una falsa certificazione?

Nel caso in cui veniate fermati e vi venga contestata la violazione dell’Art.650 Codice Penale perché le ragioni del transito e la direzione dichiarate non rientrano tra i casi citati o la documentazione prodotta non dovesse corrisponde al vero:

  • Verrete identificati e vi sarà chiesto di eleggere domicilio dove potervi recapitare le documentazioni: indicare la propria residenza
  • Vi sarà chiesto il nominativo di difensore di fiducia (altrimenti viene nominato un difensore d’ufficio)
  • Verrà quindi inviata la comunicazione di notizia di reato per la violazione dell’Art. 650 Codice Penale per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.  Tale violazione costituisce un reato che avvia un procedimento penale a carico della persona fermata.
  • Verrà irrorata un’ammenda (cioè una pena) che si consiglia di non pagare corrisponderebbe all’esecuzione della pena che verrebbe registrata sul casellario giudiziale e il soggetto non risulterebbe più incensurato.

Quindi: contattare immediatamente avvocato (di fiducia o d’ufficio) che potrebbe avvalersi della facoltà di oblare affinché si possa convertire l’ammenda in una sanzione pecuniaria (somma da pagare).

Nel caso in cui dovesse essere emesso un decreto penale di condanna è comunque possibile avanzare opposizione mediante oblazione, entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

In questo modo sarà possibile estinguere definitivamente la condanna di reato.

articolo redatto dagli Avvocati dell’Area Legale C.E.P.I.   https://cepiseregno.it/portfolio/giuridico-peritale/