Il nostro ordinamento, con la legge n. 76/2016, ha normato le convivenze di fatto.
Il Legislatore ha disciplinato anche le convivenze di fatto sia per le coppie formate da persone dello stesso sesso sia per le coppie eterosessuali.
Si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un’unione civile.
Elemento costitutivo della convivenza di fatto è la “stabile convivenza”.
I diritti ed i doveri dei conviventi
I conviventi di fatto, hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, in base alle regole di organizzazione delle strutture ospedaliere previste per i coniugi e i familiari.
Ciascun convivente potrà scegliere il partner come suo rappresentante con poteri pieni o limitati, in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, e, in caso di morte, per quanto riguarda la donazioni di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di continuare ad abitare nella stessa residenza per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e in ogni caso non oltre i cinque anni. Se nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, lo stesso ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto di locazione.
I conviventi, inoltre, possono accedere alle graduatorie per l’edilizia popolare.
Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili del’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato.
Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata.
In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
In caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto del partner a ricevere gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non riesca a provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata dalla legge.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto di convivenza serve a fissare la residenza comune, a indicare le modalità con cui le parti contribuiscono alle necessità della vita in comune nonché a scegliere il regime patrimoniale.
Un’importante novità contenuta nella legge Cirinnà riguarda il ruolo degli avvocati, che, insieme ai notai, possono stipulare e regolare i contratti di convivenza.
Si tratta del riconoscimento legislativo di un’attività di consulenza alle famiglie.
La legge sulle unioni civili ha assegnato agli avvocati la facoltà di redigere, modificare ed estinguere il contratto di convivenza, ma soprattutto quella di autenticare la sottoscrizione delle parti, attestando la conformità del contratto alla legge e all’ordine pubblico.
Si tratta di un riconoscimento molto importante che porta l’avvocato a fornire al cliente un sostegno preventivo, attraverso consulenze per prevenire problemi futuri, per avere assistenza nel regolare nel migliore dei modi un legame sentimentale che è anche giuridico.
La figura dell’avvocato, come finalmente riconosciuto anche dalla politica, è la figura professionale che più di ogni altra dispone di strumenti di mediazione, soprattutto nell’ambito del diritto di famiglia.